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Risarcimento del danno

Il contratto di assicurazione contro i danni ed ai fini del risarcimento in caso di sinistro è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno (art. 1904 c.c).
L'assicuratore è tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato (art. 1905 cc).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunciato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del risarcimento del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito (art. 1906 cc).

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 cc).

Nell'accertare e quantificare il risarcimento del danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza infortuni o in altri documenti (art. 1908 cc).

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo, il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono (art. 1908 cc)

Un risarcimento per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l 'avvenire una proporzionale riduzione del premio (art. 1909 cc).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore pena ottenere un solo risarcimento.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare il risarcimento.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore il risarcimento del danno dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione dei risarcimenti dovuti secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori (art. 1910 cc).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato a risarcire i danni determinati da movimenti tellurici, da guerre, da insurrezione o da tumulti popolari (art. 1912 cc).
L'assicurato deve dare avviso dell'incidente stradale all'assicuratore o all'Agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'Agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Salvataggio - L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore deve risarcire i danni materiali direttamente derivanti alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate, per il danno per mancato uso e per la loro conservazione, non pregiudica i suoi diritti al risarcimento del giusto danno subito.
L'assicuratore che interviene al salvataggio, deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (art. 1914).

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto al risarcimento dei danni cosi subiti.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915; norma inderogabile).

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